LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 28-10-2002
REGIONE LAZIO

"Norme in materia di gestione delle risorse forestali".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 32
del 20 novembre 2002
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 7
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94  

Allegato 1:
Allegato  
Allegato 2:
Allegato  
Allegato 3:
Allegato  
Allegato 4:
Allegato  

Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LAZIO Numero 2 del 2003 Art. 36
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LAZIO Numero 2 del 2004 Art. 20
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LAZIO Numero 2 del 2004 Art. 20
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LAZIO Numero 2 del 2003 Art. 36
IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:
              
                

Capo II Vigilanza e Sanzioni

ARTICOLO 84

(Sanzioni)

 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le 
sanzioni amministrative previste da leggi statali, per le 
violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le 
seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 2.582,28 e 
massima di euro 25.822,84 per: 


1) l’abbattimento di alberi monumentali in assenza di 
autorizzazione, in questo caso si applica il divieto di edificabilità 
per i successivi venti anni sull’area basimetrica  già soggetta a 
vincolo. La sanzione si applica per ogni singolo albero 
monumentale abbattuto;
2) la produzione e/o vendita di materiale di propagazione 
forestale in assenza di licenza;
3) l’impiego di materiale di propagazione forestale con 
certificazione non riconosciuta dalla Regione per gli interventi di 
cui all’articolo 60; 
4) l’esercizio dell’attività silvana in difformità a quanto indicato 
dall’articolo 49 in materia di sicurezza dei lavoratori, dei luoghi 
di lavoro, uso di macchine ed attrezzature. Gli organi incaricati 
alla vigilanza devono dare l’immediata informativa all’autorità di 
competenza per gli adempimenti previsti dalle normative vigenti 
in materia;

b) pagamento di una somma minima di euro 1.032,91 e 
massima di euro 5.164,57 per:
1) l’esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza 
dell’autorizzazione prevista;
2) l’esecuzione di lavori o di attività senza l’invio della 
comunicazione prevista, oppure prima del termine previsto per 
il loro inizio;
3) l’abbattimento degli alberi camporili;
4) la trasformazione e cambiamento di destinazione d’uso non 
autorizzato di aree boscate;
5) l’immissione al pascolo di animali in eccesso rispetto al 
carico stabilito, ovvero l’esercizio del pascolo senza 
sorveglianza ed in difformità alle disposizioni specifiche per 
l’esercizio dell’attività zootecnica. Gli animali interessati sono 
oggetto di sequestro amministrativo; 
6) la mancata comunicazione della consistenza del materiale di 
propagazione forestale detenuto;
7) l’errata registrazione dei movimenti del materiale forestale di 
propagazione sul registro di carico e scarico;

c) pagamento di una somma minima di euro 258,23 e 
massima di euro 2.582,28 per:
1) la mancata sostituzione di alberi del patrimonio forestale 
minore;
2) il danneggiamento della flora spontanea protetta, degli alberi 
camporili e monumentali;
3) la conversione o la sostituzione di specie forestali in 
assenza di autorizzazione;
4) la produzione di materiale di propagazione in vivaio, 
proveniente da strutture diverse da quelle indicate di cui 
all’articolo 59, comma 2;
5) l’immissione di capi al pascolo non identificabili ed in 
difformità alle norme di polizia veterinaria. Gli organi incaricati 
della vigilanza devono dare comunicazione informativa al 
servizio sanitario competente per gli adempimenti previsti della 
normativa vigente in materia;
6) il mancato allontanamento di materiale legnoso abbattuto 
antecedentemente al periodo di grave pericolosità degli incendi 
boschivi;
7) l’esecuzione di condotte, o canali temporanei scavati per 
l’avvallamento o trascinamento del legname;

d) pagamento di una somma minima di euro 25,82 e massima 
di euro 258,23 per: 
1) l’immissione di capi al pascolo non identificabili ed in 
difformità alle norme di polizia veterinaria. Gli organi incaricati 
alla vigilanza devono dare comunicazione informativa al servizio 
sanitario competente per gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia;
2) il mancato allontanamento di materiale legnoso abbattuto 
antecedentemente al periodo di grave pericolosità degli incendi 
boschivi;
3) l’esecuzione di condotte, o canali temporanei scavati per 
l’avvallamento o trascinamento del legname.

 2. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento forestale, 
non previste dal comma 1 si applica la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma minima di euro 103,29 e 
massima di euro 516,46. Il regolamento forestale specifica le 
singole fattispecie sanzionatorie commisurandone l’importo 
della sanzione tra il minimo ed il massimo indicati nel presente 
comma.

 3. Per le violazioni delle norme che regolano la raccolta dei 
prodotti forestali non legnosi di cui all’articolo 42, comma 1, si 
applicano le sanzioni previste dall’articolo 16 della l.r. 32/1998.
 
 4. Per le violazioni delle norme concernenti l’uso della viabilità 
forestale per attività non autorizzate si applicano le sanzioni 
previste dall’articolo 9 della l.r. 29/1987.

 5. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni 
della presente legge, siano causati danni al bosco o nei casi in 
cui le violazioni riguardino i castagneti, le sanzioni di cui ai 
commi 1 e 2 sono aumentate dal doppio al sestuplo in 
relazione al valore delle piante tagliate o del danno commesso. 
Il regolamento forestale definisce le modalità per la valutazione 
delle piante tagliate o del danno commesso.

 6. Per l’abbandono di rifiuti nei boschi si applicano le sanzioni 
previste dall’articolo 14 del d.lgs.22/1997.

 7. In caso di recidiva le sanzioni previste dal presente articolo 
sono raddoppiate.

 8. Con riferimento alle sanzioni previste dal presente articolo 
non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui 
all’articolo 16 della l. 689/1981.

 9. Il corpo forestale dello Stato nonché i servizi di polizia locale 
previsti ai sensi dell’articolo 184 della l.r. 14/1999, assolvono 
alle funzioni di controllo e sorveglianza dell’applicazione della 
presente legge e del regolamento forestale nonché alla 
contestazione degli illeciti.



Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LAZIO Numero 32 del 1998 Art. 16
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LAZIO Numero 32 del 1998
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LAZIO Numero 29 del 1987 Art. 9
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LAZIO Numero 29 del 1987
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 22 del 1997 Art. 14
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 22 del 1997
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 689 del 1981 Art. 16
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 689 del 1981
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LAZIO Numero 14 del 1999 Art. 184
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LAZIO Numero 14 del 1999
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 1126 del 1926

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