Capo II
Vigilanza e Sanzioni
ARTICOLO
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(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le
sanzioni amministrative previste da leggi statali, per le
violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le
seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 2.582,28 e
massima di euro 25.822,84 per:
1) labbattimento di alberi monumentali in assenza di
autorizzazione, in questo caso si applica il divieto di edificabilità
per i successivi venti anni sullarea basimetrica già soggetta a
vincolo. La sanzione si applica per ogni singolo albero
monumentale abbattuto;
2) la produzione e/o vendita di materiale di propagazione
forestale in assenza di licenza;
3) limpiego di materiale di propagazione forestale con
certificazione non riconosciuta dalla Regione per gli interventi di
cui allarticolo 60;
4) lesercizio dellattività silvana in difformità a quanto indicato
dallarticolo 49 in materia di sicurezza dei lavoratori, dei luoghi
di lavoro, uso di macchine ed attrezzature. Gli organi incaricati
alla vigilanza devono dare limmediata informativa allautorità di
competenza per gli adempimenti previsti dalle normative vigenti
in materia;
b) pagamento di una somma minima di euro 1.032,91 e
massima di euro 5.164,57 per:
1) lesecuzione di lavori o di attività forestali in assenza
dellautorizzazione prevista;
2) lesecuzione di lavori o di attività senza linvio della
comunicazione prevista, oppure prima del termine previsto per
il loro inizio;
3) labbattimento degli alberi camporili;
4) la trasformazione e cambiamento di destinazione duso non
autorizzato di aree boscate;
5) limmissione al pascolo di animali in eccesso rispetto al
carico stabilito, ovvero lesercizio del pascolo senza
sorveglianza ed in difformità alle disposizioni specifiche per
lesercizio dellattività zootecnica. Gli animali interessati sono
oggetto di sequestro amministrativo;
6) la mancata comunicazione della consistenza del materiale di
propagazione forestale detenuto;
7) lerrata registrazione dei movimenti del materiale forestale di
propagazione sul registro di carico e scarico;
c) pagamento di una somma minima di euro 258,23 e
massima di euro 2.582,28 per:
1) la mancata sostituzione di alberi del patrimonio forestale
minore;
2) il danneggiamento della flora spontanea protetta, degli alberi
camporili e monumentali;
3) la conversione o la sostituzione di specie forestali in
assenza di autorizzazione;
4) la produzione di materiale di propagazione in vivaio,
proveniente da strutture diverse da quelle indicate di cui
allarticolo 59, comma 2;
5) limmissione di capi al pascolo non identificabili ed in
difformità alle norme di polizia veterinaria. Gli organi incaricati
della vigilanza devono dare comunicazione informativa al
servizio sanitario competente per gli adempimenti previsti della
normativa vigente in materia;
6) il mancato allontanamento di materiale legnoso abbattuto
antecedentemente al periodo di grave pericolosità degli incendi
boschivi;
7) lesecuzione di condotte, o canali temporanei scavati per
lavvallamento o trascinamento del legname;
d) pagamento di una somma minima di euro 25,82 e massima
di euro 258,23 per:
1) limmissione di capi al pascolo non identificabili ed in
difformità alle norme di polizia veterinaria. Gli organi incaricati
alla vigilanza devono dare comunicazione informativa al servizio
sanitario competente per gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia;
2) il mancato allontanamento di materiale legnoso abbattuto
antecedentemente al periodo di grave pericolosità degli incendi
boschivi;
3) lesecuzione di condotte, o canali temporanei scavati per
lavvallamento o trascinamento del legname.
2. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento forestale,
non previste dal comma 1 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma minima di euro 103,29 e
massima di euro 516,46. Il regolamento forestale specifica le
singole fattispecie sanzionatorie commisurandone limporto
della sanzione tra il minimo ed il massimo indicati nel presente
comma.
3. Per le violazioni delle norme che regolano la raccolta dei
prodotti forestali non legnosi di cui allarticolo 42, comma 1, si
applicano le sanzioni previste dallarticolo 16 della l.r. 32/1998.
4. Per le violazioni delle norme concernenti luso della viabilità
forestale per attività non autorizzate si applicano le sanzioni
previste dallarticolo 9 della l.r. 29/1987.
5. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni
della presente legge, siano causati danni al bosco o nei casi in
cui le violazioni riguardino i castagneti, le sanzioni di cui ai
commi 1 e 2 sono aumentate dal doppio al sestuplo in
relazione al valore delle piante tagliate o del danno commesso.
Il regolamento forestale definisce le modalità per la valutazione
delle piante tagliate o del danno commesso.
6. Per labbandono di rifiuti nei boschi si applicano le sanzioni
previste dallarticolo 14 del d.lgs.22/1997.
7. In caso di recidiva le sanzioni previste dal presente articolo
sono raddoppiate.
8. Con riferimento alle sanzioni previste dal presente articolo
non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui
allarticolo 16 della l. 689/1981.
9. Il corpo forestale dello Stato nonché i servizi di polizia locale
previsti ai sensi dellarticolo 184 della l.r. 14/1999, assolvono
alle funzioni di controllo e sorveglianza dellapplicazione della
presente legge e del regolamento forestale nonché alla
contestazione degli illeciti.
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