LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 01-12-2006
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale,
tutela e valorizzazione delle biblioteche
e valorizzazione del patrimonio archivistico.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 49
del 6 dicembre 2006
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga:

la seguente legge:
              
                

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Finalita’)

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio 
bibliotecario, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei 
principi stabiliti dagli articoli 9 e 117 della Costituzione e dallo Statuto 
speciale di autonomia, valorizza i patrimoni delle biblioteche appartenenti a 
enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo 
di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e 
internazionale.

2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della 
Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme 
di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la 
Regione esercita le funzioni di tutela di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e 
successive modifiche, nonche’ quelle sui beni e le raccolte librarie antiche, 
rare e di pregio.

3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato 
per la sua tutela.


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