TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO
1
(Finalita’)
1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio
bibliotecario, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei
principi stabiliti dagli articoli 9 e 117 della Costituzione e dallo Statuto
speciale di autonomia, valorizza i patrimoni delle biblioteche appartenenti a
enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo
di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e
internazionale.
2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la
Regione esercita le funzioni di tutela di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e
successive modifiche, nonche’ quelle sui beni e le raccolte librarie antiche,
rare e di pregio.
3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato
per la sua tutela.
|